Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
      Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali 
                           per l'anno 2020 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di  cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato: 
    a) in deroga a quanto previsto dall'art. 86, commi  3  e  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
nonche'  dall'art.  21-ter,  comma  3,  del  decreto  legislativo  20
dicembre 1993, n. 533, il termine entro  il  quale  sono  indette  le
elezioni suppletive per la Camera dei  deputati  e  il  Senato  della
Repubblica per i seggi che  siano  dichiarati  vacanti  entro  il  31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni  dalla  data  della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della  legge
7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le  elezioni  dei
consigli comunali e circoscrizionali previste per  il  turno  annuale
ordinario si tengono in  una  domenica  ((e  nel  lunedi'  successivo
compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; 
    c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera  b)  anche  le
elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati  per  motivi
diversi dalla scadenza del mandato,  se  le  condizioni  che  rendono
necessarie le elezioni si verificano entro il 27  luglio  2020((.  Le
disposizioni della presente lettera non si  applicano  alle  elezioni
degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio  rimane  in
carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021)); 
    d) in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della  legge
2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle  regioni  a  statuto
ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in
carica cinque anni e tre  mesi;  le  relative  elezioni  si  svolgono
esclusivamente  ((tra  il  quindicesimo  e  il  sessantesimo   giorno
successivo)) al termine della nuova  scadenza  del  mandato  o  nella
domenica  ((e  nel  lunedi'  successivo  compresi))  nei  sei  giorni
ulteriori; 
    ((d-bis) in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  79,
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente  all'anno
2020, le elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali si svolgono  entro  novanta  giorni  dalle  elezioni  dei
consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino  al
rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli  in
carica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 86, commi 3  e  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
          per la elezione della Camera dei deputati): 
              «1.-2. (Omissis). 
              3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
          in  un  collegio  uninominale  si   procede   ad   elezioni
          suppletive. 
              3-bis. 
              4. Alle elezioni suppletive si  procede  ai  sensi  dei
          commi da 1 a 6 dell'art. 21-ter del testo unico delle leggi
          recanti norme per l'elezione del Senato  della  Repubblica,
          di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  in
          quanto applicabili.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21-ter,  comma  3,  del
          decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  (Testo  unico
          delle leggi recanti norme per l'elezione del  Senato  della
          Repubblica): 
              «1.-2. (Omissis). 
              3. Le elezioni suppletive sono  indette  entro  novanta
          giorni dalla data della  vacanza  dichiarata  dalla  Giunta
          delle elezioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          7 giugno 1991, n.  182  (Norme  per  lo  svolgimento  delle
          elezioni   dei    consigli    provinciali,    comunali    e
          circoscrizionali): 
              1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in  un
          turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa
          tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il  mandato  scade  nel
          primo  semestre  dell'anno  ovvero  nello  stesso   periodo
          dell'anno  successivo  se  il  mandato  scade  nel  secondo
          semestre. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art.
          122, primo comma, della Costituzione): 
              «Art. 5. - (Durata degli organi elettivi regionali).  -
          1. Gli organi elettivi delle regioni durano in  carica  per
          cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita'
          dello scioglimento anticipato del Consiglio  regionale.  Il
          quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data  della
          elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno  luogo  non
          oltre  i  sessanta  giorni  successivi   al   termine   del
          quinquennio  o  nella  domenica  compresa  nei  sei  giorni
          ulteriori. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          integrale dell'art. 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014,
          n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle
          province, sulle unioni e fusioni di comuni): 
              «(Omissis). 
              79. In sede di prima applicazione della presente legge,
          l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
          provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta  e  si
          svolge: 
              a) entro il 12 ottobre  2014  per  le  province  i  cui
          organi scadono per fine mandato nel 2014; 
              b) successivamente a quanto previsto alla  lettera  a),
          entro novanta giorni dalla scadenza per  fine  del  mandato
          ovvero dalla  decadenza  o  scioglimento  anticipato  degli
          organi  provinciali.  Al  fine  di  garantire   l'effettiva
          rappresentativita'   degli   organi   eletti,   anche   con
          riferimento  all'esigenza  di  assicurare  la  loro   piena
          corrispondenza ai  territori  nonche'  un  ampliamento  dei
          soggetti   eleggibili,   qualora   i   consigli    comunali
          appartenenti alla  circoscrizione  elettorale  provinciale,
          eventualmente interessati al turno annuale ordinario  delle
          elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da
          far superare la  soglia  del  50  per  cento  degli  aventi
          diritto   al   voto,   il   termine   e'    differito    al
          quarantacinquesimo     giorno     successivo     all'ultima
          proclamazione degli eletti».